Chi non si ferma dopo un incidente stradale può essere accusato del reato di fuga o, nei casi più gravi, del delitto di omissione di soccorso (o meglio detto «omissione dell’assistenza a persona ferita»).

La risposta è che se, dopo un incidente stradale, un tamponamento o solo dopo l’urto contro lo specchietto retrovisore di un’altra macchina, non ci si ferma e non ci sono danni a persone, non si commette reato, ma solo un illecito amministrativo. Ma procediamo con ordine.

Il codice della strada stabilisce l’obbligo di fermarsi tutte le volte in cui ci sia stato un incidente stradale comunque ricollegabile al proprio comportamento che abbia prodotto danni alla persone. Quest’obbligo è necessario sia per attendere l’intervento della polizia che effettui i rilievi sul luogo e raccolga le opportune dichiarazioni, sia per prestare assistenza a coloro che si siano fatti male.

Infatti, il conducente ha l’obbligo di fermarsi per prestare assistenza e mettersi a disposizione degli organi di polizia per i rilevamenti tesi ad assicurare la ricostruzione della dinamica. Il reato di fuga è punito con la reclusione. Ancora più grave del precedente è non prestare assistenza alle persone ferite a seguito dell’incidente. La reclusione in tal caso va da 1 a 3 anni.

Diverso è il discorso nel caso in cui, dopo l’incidente, non ci sono feriti, ma solo danni alle automobili (cosiddetti «danni a cose»). È proprio l’ipotesi dell’urto dei soli specchietti retrovisori. Qui l’unica responsabilità del conducente che non si ferma, pur avendo invaso l’altrui carreggiata, è di tipo amministrativo e non penale.

La legge, a riguardo, stabilisce quanto segue: chiunque, in caso di incidente con danno alle sole cose, incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.184. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione dell’auto, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.

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